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Addì dodici del mese di Maggio dell'anno duemilaenove si sono riuniti i Signori: 1 Calderoni Roberto 2. Castelvetro Roberto 3. Rivani Luciano Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata Ravenna Giroscopica il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31/12/2009, i membri del Consiglio Direttivo sono: 1.Calderoni Roberto 2.Castelvetro Roberto 3.Rivani Luciano Presidente viene nominato il Signor Calderoni Roberto Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine: 1. ……………………………………………………………………………….. 2.………………………………………………………………………………… 3.……………………………………………………………………………......... Ravenna Giroscopica Costituzione E' costituita con sede in Ravenna, via Bonifica n.27/b l'associazione di volontariato denominata RAVENNA GIROSCOPICA, di seguito detta “associazione”. Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l’associazione possa avvalersi. L’associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro. Art. 2 Finalità Gli incidenti stradali costituiscono la nona causa di morte nel mondo e anche in Italia rappresentano un rilevante problema sociale e di sanità pubblica. Il diffondersi di abitudini e comportamenti di guida pericolosi, soprattutto tra i giovani, anche legati all’abuso di alcol o all’assunzione di droghe, è concausa negli ultimi anni dell’aumento dei sinistri stradali, spesso con tragiche conseguenze. L’associazione, democratica, apartitica, aconfessionale e aperta al contributo ed alla partecipazione di tutti i cittadini che ne condividano la finalità, nasce con lo scopo di contribuire alla tutela della vita e della salute dei cittadini, così frequentemente compromessa dall’incidentalità stradale. L’associazione riconosce nella prevenzione la strategia essenziale per combattere il fenomeno dell’incidentalità stradale, ed in tal senso promuove la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze, così come delle soluzioni sperimentate e possibili. Nel perseguimento di tali scopi, promuove o realizza iniziative, campagne, servizi, studi, conferenze, dibattiti, seminari, eventi culturali ed ogni altra forma di manifestazione pubblica; edita materiale informativo, pubblicazioni didattiche o scientifiche, siti internet. E’ promotrice di progetti innovativi o sperimentali volti alla sensibilizzazione dei giovani sul tema della guida sicura o a creare le condizioni per la diminuzione di comportamenti pericolosi alla guida. L’associazione opera prevalentemente nel territorio del Comune di Ravenna, non escludendo interventi nei territori limitrofi o la collaborazione con associazioni che operano con finalità analoghe su altri territori. Art. 3 Soci Sono soci dell'associazione le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per: a)mancato versamento della quota associativa; b)comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione; c)persistenti violazioni degli obblighi statutari. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 4 Doveri e diritti dei soci Tutti i soci hanno pari doveri e diritti. I soci sono tenuti a: a)rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi; b)mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione; c)versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione. I soci hanno diritto a: a)partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; b)partecipare direttamente o per delega all’Assemblea con diritto di voto; c)accedere alle cariche associative, se maggiorenni. I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività associativa, entro limiti stabili dall’associazione stessa. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell’associazione. Art. 5 Organi Sono organi dell’associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. Art. 6 Assemblea L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione. E’ presieduta dal Presidente e da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta egli stesso o un decimo dei soci lo ritenga opportuno. E’ convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima, contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza almeno dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci. L'Assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; - decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. Art. 7 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiori a 7, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni, che rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; ove decada la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza del Vicepresidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta di: curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; deliberare sulle domande di nuove adesioni; eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente assegnare altri incarichi interni al Consiglio; provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea. Art. 8 Presidente Il Presidente dell’organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Art. 9 Gratuità delle cariche associative Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Art. 10 Risorse economiche e bilancio L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’organizzazione né all’atto dello scioglimento. L’esercizio finanziario dell’organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo diverse disposizioni di legge. Art. 11 Modifiche allo statuto Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 12 Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell’organizzazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale. Art. 13 Clausola compromissoria Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall’accettazione dell’arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Ravenna. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all’altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l’Associazione che il Socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c. L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo. Art.15 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. |














